Emilia Romagna: novità ristorazione in zona gialla
L’Emilia Romagna è ufficialmente in zona gialla: le nuove disposizioni dovrebbero restare in vigore fino al 31 luglio ma esiste la possibilità di un ritorno alle precedenti restrizioni qualora il tasso dei contagi dovesse nuovamente salire.
Tra le principali novità introdotte, si legge da Città Metropolitana di Bologna, la “certificazione verde” per gli spostamenti tra regioni arancioni o rosse, il ritorno delle misure previste per le zone gialle che dal 26 aprile vedranno la ripresa delle attività di ristorazione e la riapertura di cinema, teatri e una graduale riprese per le attività sportive.
Resta l’obbligo, a prescindere, di usare la mascherina, lavare o igienizzare le mani e mantenere la distanza interpersonale.
Ecco cosa cambia per pubblici esercizi, attività commerciali, ristorazione e strutture ricettive:

A quali regole devono attenersi i commercianti, che svolgono attività diverse da quelle di ristorazione, e i gestori degli esercizi commerciali al dettaglio che sono aperti?

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati; a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato; oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro; che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale; e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.

Inoltre:

È obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato; in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso; particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento; nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.

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Fonte: Governo Italiano